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SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE

SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE

La ricevuta e lo scontrino fiscale

I soggetti che si occupano di commercio al minuto ed attività assimilate (cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante ovvero prestazione di servizi in locali aperti al pubblico, quali alberghi, ristoranti, bar, parrucchieri, nonchè falegnami ed altre categorie di artigiani che si pongono in rapporto immediato e diretto con il privato) non devono emettere fattura, a meno che questa non sia richiesta dal cliente; essi sono invece obbligati a documentare i corrispettivi percepiti nell’esercizio della propria attività attraverso due diversi documenti: lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale.

La scelta tra lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale è totalmente discrezionale e non è subordinata all’espletamento di specifiche formalità. In sostanza, il contribuente può, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta, sia dello scontrino ovvero di uno dei due documenti per una o più operazioni e dell’altro documento per le ulteriori operazioni.

Le modalità di emissione e le caratteristiche di scontrino e ricevuta fiscale sono state definite dal Decreto MEF del 30 marzo 1992.

Entrambi i documenti sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978 ed utilizzabili da tutti i contribuenti interessati.

La ricevuta fiscale

La ricevuta fiscale è utilizzabile anche come fattura. Se il documento assume la forma di fattura-ricevuta fiscale, è necessario indicare anche il numero progressivo attribuito ai fini IVA, gli estremi identificativi del cliente, l'aliquota dell'imposta, l'importo imponibile e l'ammontare dell'IVA. La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente ed assolve le medesime funzioni della fattura.

La ricevuta fiscale può, però, essere stampata in dimensioni e forme diverse e, in aggiunta ai dati obbligatori per legge, può contenere anche altri dati che rispondano ad esigenze gestionali dell’impresa (es. numero di telefono, fax, ecc.).

I dati obbligatori sono i seguenti:

  • numerazione progressiva prestampata per anno solare attribuita dalla tipografia (è facoltativa invece, la numerazione da parte del contribuente);
  • data di emissione;
  • dati identificativi dell’impresa emittente (ditta/ragione sociale, partita IVA, indirizzo del luogo di esercizio dell’attività e indirizzo del luogo in cui sono conservate le ricevute fiscali);
  • natura, qualità e quantità dei beni venduti e dei servizi prestati;
  • ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi di IVA.

La ricevuta deve essere emessa in duplice copia al momento della ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non viene pagato in tutto o in parte. Il mancato pagamento del corrispettivo deve risultare dalla ricevuta fiscale.

Nel caso di acconti incassati prima dell’ultimazione della prestazione (es. acconti incassati dal falegname prima della consegna del lavoro finito), deve essere rilasciata nel momento dell’incasso una ricevuta fiscale pari all’anticipo.

Nel caso di prestazioni ultimate ma non ancora determinate nel corrispettivo e comunque quando il pagamento non è ancora avvenuto, va rilasciata una ricevuta o scontrino provvisori con l'indicazione "corrispettivo non pagato". In sede di versamento del saldo verrà emesso un nuovo documento che riporti gli estremi del documento precedentemente rilasciato.

Lo scontrino fiscale

Diversamente dalla ricevuta fiscale esistono diverse forme di scontrino fiscale a seconda del soggetto che lo emette:

  • Scontrino per il commercio in locali aperti al pubblico o spacci interni;
  • Scontrini per il commercio ambulante;

Scontrino per il commercio in locali aperti al pubblico o spacci interni- Lo scontrino fiscale deve contenere:

  • data, ora di emissione e numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto che lo emette;
  • partita IVA dell’esercente e ubicazione dell’esercizio;
  • dati contabili (corrispettivo comprensivo di IVA, eventuali sub-totali, eventuali sconti o rettifiche, totale dovuto);
  • numero di matricola dell’apparecchio e logotipo fiscale.

Scontrini per il commercio ambulante - Lo scontrino per il commercio ambulante emesso tramite “registratore di cassa” deve contenere i dati previsti per il commercio in sede fissa, ma invece dell’ubicazione dell’esercizio devono essere riportati: il numero di iscrizione dell’emittente nel registro degli esercenti il commercio per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per le attività ricettive (D.Lgs. n. 114/1998), mentre per le altre attività il numero e il luogo di iscrizione nel Registro delle imprese (L. n. 112/1991).

Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.

Al termine della giornata (entro le ore 24 anche per quelle attività con chiusura dopo tale orario) l’utente deve stampare, con apposito comando, lo scontrino di chiusura giornaliera, che riporta il totale dei corrispettivi del giorno nonché il totale cumulativo degli ammontare dei corrispettivi giornalieri. I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati in maniera indelebile nella “memoria fiscale” dell’apparecchio misuratore.

Lo scontrino fiscale, non manuale, deve essere emesso esclusivamente utilizzando gli speciali apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge la cui installazione fiscale  deve essere effettuata da un tecnico autorizzato.

L'Agenzia delle entrate con Provvedimento del 17 dicembre 2013 ha semplificato alcuni adempimenti posti a carico dell’utente a partire dal 1 gennaio 2014:

  • la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990, è soppressa;
  • la prima verificazione periodica dell’apparecchio misuratore fiscale viene effettuata esclusivamente all’atto della messa in servizio dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato titolare del relativo provvedimento di approvazione, realizzando in tal modo l’uniformità del processo: messa in servizio del misuratore fiscale, prima verificazione periodica e comunicazione telematica dei dati. In precedenza la verificazione periodica poteva essere effettuata dal fabbricante abilitato, contestualmente al controllo di conformità, quindi anche prima della messa in servizio del misuratore fiscale.

Scontrino parlante – Dal 1° luglio 2007 tutti gli scontrini che vengono rilasciati dai farmacisti riportano anche il codice fiscale dell’assistito. La Finanziaria 2007 ha infatti stabilito che la detrazione dei medicinali sia subordinata al possesso del cosiddetto scontrino parlante, in cui dovranno essere specificati non solo la natura, qualità  e quantità del bene, ma anche il codice fiscale del destinatario. In realtà non si tratta di una nuova tipologia di scontrino, ma in aderenza alle disposizioni normative della L. 269/2007, è data la possibilità di detrazione delle spese sostenute per i medicinali, esclusivamente se lo scontrino attestante tali spese, riporti anche il codice fiscale dell’assistito.

Una novità da segnalare è stata prevista dalla Finanziaria per il 2008, in base alla quale, con decorrenza 1° gennaio 2008, gli esercizi commerciali possono essere chiusi, quale pena accessoria, dopo l’accertamento della mancata emissione dello scontrino e ricevuta fiscale. In particolare il D.Lgs. 471/1997, dopo le modifiche apportate, determina che, qualora  siano  state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo  di  emettere  la  ricevuta  fiscale  o  lo scontrino fiscale,  compiute  in  giorni  diversi,  anche  se  non  sono state irrogate sanzioni  accessorie, venga  disposta  la  sospensione  della licenza o dell'autorizzazione    all'esercizio    dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività  medesima  per  un  periodo  da tre giorni ad un mese. Il  provvedimento  di  sospensione  è  immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede  la  somma  di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Tale sospensione  è disposta  dalla direzione regionale dell'Agenzia  delle  Entrate  competente per territorio in relazione al domicilio  fiscale  del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati,  a pena di decadenza,  entro  sei  mesi  da  quando  è stata contestata la quarta violazione.